Inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. dell’ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe

Va affermata l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. dell’ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 140 bis, per la sua inidoneità a chiudere il procedimento/ svolgendo, al contrario, la opposta funzione di predisporre il piano per la prosecuzione del giudizio e la decisione nel merito. Tale conclusione non esclude definitivamente la sindacabilità dell’ordinanza ammissiva, con particolare riferimento all’accertamento dei requisiti di ammissibilità (non manifesta infondatezza, insussistenza del conflitto d’interessi e accertamento dell’identità/omogeneità dei diritti) differendone soltanto il potere all’esito della decisione di merito.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 21.11.2016, n. 23631

…omissis…

Preliminarmente deve rilevarsi che la parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione dal momento che l’ordinanza di ammissibilità ha esclusivamente contenuto e funzione interinale ma non presenta i caratteri di decisorietà, definitività o idoneità al giudicato, dal momento che ha ad oggetto provvedimenti aventi ad oggetto situazioni giuridiche di carattere processuale.

Prima d’illustrare ed esaminare i motivi di ricorso principale ed il motivo di ricorso incidentale condizionato, deve essere esaminato il profilo dell’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. del provvedimento della Corte d’Appello che dichiara ammissibile l’azione di classe.

In primo luogo è necessario sinteticamente esaminare la bifasicità dell’azione di classe.

L’art. 140 bis del codice del consumo, nella versione ratione temporis applicabile (quella recante le modifiche introdotte all’originaria versione della norma per mezzo della L. n. 99 del 2009, art. 49, comma 1), stabilisce al quinto comma che in prima udienza il tribunale pronuncia sull’ammissibilità della domanda con ordinanza reclamabile davanti la Corte d’Appello in camera di consiglio. L’azione è inammissibile se è manifestamente infondata, se sussiste un conflitto d’interessi se il giudice non ravvisa l’identità (nella versione ratione temporis applicabile, attualmente omogeneità) dei diritti individuali tutelabili con l’azione di classe o quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe. Con l’ordinanza ammissiva il tribunale fissa i termini per l’adesione e le modalità per la pubblicità ad essa relativa; definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che dichiarano di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione, fissa un termine perentorio, non superiore a 120 giorni decorrente dalla scadenza di quello relativo all’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione devono essere depositati in cancelleria. Con la medesima ordinanza o con una successiva dispone la prosecuzione del giudizio; prescrive le misure atte ad evitare indebite ripetizioni o complicazioni procedimentali; regola nel modo più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Quest’ultimo provvedimento, di natura “organizzatoria” è modificabile e revocabile in ogni tempo.

Nel giudizio successivo il tribunale pronuncia sentenza di condanna con la quale liquida, ai sensi dell’art. 1226 c.c., le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme.

Questo secondo segmento del procedimento si chiude con sentenza ed è suscettibile di passare in giudicato ove non impugnato.

Si può, pertanto distinguere lo sviluppo procedimentale dell’azione di classe a seconda che si chiuda con ordinanza d’inammissibilità o di ammissibilità dell’azione, entrambe reclamabili davanti alla Corte d’Appello. Il procedimento in primo grado è deformalizzato e ispirato alla massima economicità; in secondo grado è testualmente definito come camerale. Il provvedimento d’inammissibilità conclude il giudizio tanto da essere prevista anche la statuizione sulle spese processuali e l’ordine al soccombente di dare adeguata pubblicità all’esito dell’azione. Questa Corte, con la pronuncia n. 9772 del 2012 escluso che l’ordinanza d’inammissibilità emessa dalla Corte d’Appello in sede di reclamo, abbia carattere di definitività, ritenendo riproponibile l’azione senza limitazioni ed escludendo, di conseguenza, l’attitudine della stessa al giudicato. Da queste premesse è scaturita la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. davanti alla Corte di cassazione. Tale conclusione, tuttavia, è stata posta in dubbio dall’ordinanza interlocutoria n. 8433 del 2015 con la quale è stata rimesso alle sezioni unite proprio il quesito relativo all’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., del provvedimento d’inammissibilità dell’azione di classe che chiude il procedimento.

In quest’ultima ordinanza si contesta in particolare la libera riproponibilità dell’azione, non prevista dalla norma e si fa presente che, potendo l’inammissibilità essere fondata su un giudizio di manifesta infondatezza, deve ritenersi che il giudizio sia a cognizione piena. Entrambe queste caratteristiche contrastano con la natura non definitiva del provvedimento, affermata nella precedente ordinanza n. 9772 del 2012.

In mancanza della pronuncia delle Sezioni Unite, deve osservarsi che oggetto della rimessione è esclusivamente l’ordinanza d’inammissibilità e i presupposti su cui si fondano le differenti opzioni ermeneutiche, poggiano su caratteristiche estranee all’ordinanza di ammissibilità, ovvero l’attitudine a chiudere il giudizio anche con provvedimento sulle spese e il contrasto sulla riproponibilità.

Il provvedimento di ammissibilità dell’azione, come chiarito anche nella pronuncia n. 9772 del 2012 esclude la riproponibilità dell’azione per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa una volta scaduto il termine per l’adesione assegnato dal giudice nel provvedimento che dichiara ammissibile l’azione. Esso, pertanto, ha un grado di decisorietà e definitività parzialmente assimilabile al giudicato, sotto il profilo dell’effetto preclusivo sopra richiamato, a differenza del provvedimento d’inammissibilità, che, almeno secondo un’opzione ermeneutica, ha un’efficacia decisoria endoprocessuale senza alcuna propagazione di effetti preclusivi oltre esso. Tale efficacia preclusiva, tuttavia, non può essere considerata in modo isolato ma deve essere connessa alla peculiare funzione del provvedimento di ammissibilità consistente nella predisposizione del programma di prosecuzione del giudizio sia in ordine ai tempi ed a modi dell’adesione, sia in ordine alle caratteristiche dei diritti individuali da definire con l’azione di classe sia in ordine alle modalità procedimentali, anch’esse deformalizzate, attraverso le quali deve dipanarsi il giudizio di merito.

L’ordinanza di ammissibilità si compone, pertanto, di una pluralità di statuizioni tutte rivolte alla fase successiva, anche quelle volte ad escludere l’inammissibilità dell’azione ovvero la non manifesta infondatezza, l’esclusione del conflitto d’interessi e l’identità (nella versione ratione temporis applicabile; attualmente omogeneità) dei diritti individuali. Tale accertamento, non revocabile e modificabile nel giudizio successivo a differenza delle statuizioni di natura organizzatoria endoprocessuale, è tuttavia strumentale alla predisposizione del provvedimento che apre la fase di merito.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., dell’ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 140 bis, per la sua inidoneità a chiudere il procedimento/ svolgendo, al contrario, la opposta funzione di predisporre il piano per la prosecuzione del giudizio e la decisione nel merito. Tale conclusione non esclude definitivamente la sindacabilità dell’ordinanza ammissiva, con particolare riferimento all’accertamento dei requisiti di ammissibilità (non manifesta infondatezza, insussistenza del conflitto d’interessi e accertamento dell’identità/omogeneità dei diritti) differendone soltanto il potere all’esito della decisione di merito.

L’accoglimento dell’eccezione preliminare d’inammissibilità esime dalla riproduzione e dall’esame dei motivi di ricorso principale ed incidentale.

L’assoluta novità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali del presente procedimento.

pqm

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.