Inammissibile la prova per testi genericamente formulata: non supera lo standard probatorio tipico del giudizio civile fondato sul prudente apprezzamento.
E’ inammissibile la prova per testi in quanto avente ad oggetto capitoli genericamente formulati, a fronte dei quali l’eventuale risposta affermativa del teste non consentirebbe di affermare, secondo lo standard probatorio tipico del giudizio civile (fondato sul “prudente apprezzamento” di cui all’art. 115 c.p.c.), l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda.
Il potere di cui all’art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre.