Inammissibile la proposta di concordato preventivo con pagamenti dilazionati.

E’ inammissibile la proposta di concordato preventivo con cui il debitore intende pagare in modo dilazionato i creditori privilegiati, giacché la legge fallimentare, salve limitate deroghe, impone il pagamento immediato, subito dopo l’omologa, ed integrale di tali creditori [Tribunale di Padova, sezione prima, decreto del 30.5.2013].

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