Inadempimento delle obbligazioni inerenti ed estranee all’esercizio della professione: differente rilevanza deontologica

L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 36 del 25 febbraio 2020 (pubbl. 1.10.2020)