Inadempimento contrattuale a causa delle misure anti-Covid: non basta allegare l’aver subito effetti economici negativi
L’art. 221, d.l. 34/2020 (conv. in l. 77/2020) non ha introdotto alcuna automatica causa di giustificazione agli adempimenti derivanti dalle misure di restrizione anti-epidemia, limitandosi il nuovo comma 6-bis dell’art. 3, d.l. 6/2020 (conv. in l. 13/2020) ad affermare che il rispetto delle misure di contenimento deve essere sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore in caso di inadempimento. Tale doverosa valutazione non può essere vincolata alla mera allegazione dell’aver subito effetti economici negativi dalle misure restrittive suddette, rimanendo sempre vigente il principio per cui spetta al debitore dimostrare di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all’esatta esecuzione degli impegni contrattuali. In definitiva, la necessità di adeguarsi a siffatte prescrizione è in linea astratta causa di forma maggiore, ma esige in linea concreta la dimostrazione che l’inadempimento è derivato dall’esigenza di allinearsi ad esse (fattispecie in tema di locazione).