In tema di divieto di nova nel giudizio di primo grado e distinzione tra emendatio e mutatio libelli
Risulta ammissibile l’introduzione di allegazioni nuove e diverse che modificano la domanda originaria in sede di memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 cpc, solo in quanto la fattispecie costitutiva della domanda modificata contenga un nucleo fattuale comune a quello della domanda originaria e i diritti fatti valere con le due domande siano in rapporto di reciproca esclusione [Tribunale di Avezzano, sentenza del 16.01.2017 con nota di Ilaria DE BARTOLOMEI].