Impugnazioni: a chi si notifica l’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza?

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata; tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, da luogo a una nullità sanabile, con conseguente operatività del rimedio della rinnovazione [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.10.2013, n. 24564].

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