Impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio e litisconsorzio necessario

Va confermato che nell’azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l’altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all’art. 250 c.c., che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell’ipotesi disciplinata dall’art. 263 c.c., perchè l’acquisizione di un nuovo “status” da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l’altro genitore. Deve darsi continuità all’indicato principio che evidenzia della madre del minore la posizione di litisconsorte necessario nell’azione promossa, ex art. 263 c.c., dall’altro genitore.

NDR:  (Cass. 17/04/2019 n. 110775).

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 7.1.2021, n. 95