Impugnazione per adozione di un rito invece di un altro: va indicato un concreto e specifico pregiudizio processuale

Va ribadito che l’adozione di un rito, invece di un altro, non spiega effetti invalidanti sulla sentenza (che non è nè inesistente nè nulla) e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi un concreto e specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l’esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale. In particolare, non integra tale ipotesi la mera generica affermazione che se il procedimento fosse stato correttamente proposto nelle forme del rito ordinario si avrebbe usufruito dei termini di cui al codice di rito (art. 183 c.p.c.) per meglio svolgere le proprie difese ed articolare compiutamente le richieste istruttorie.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.3.2016, n. 4900