Impugnazione incidentale tardiva, ammissibilità

Con riferimento agli artt. 327 e 334 c.p.c., va ribadito che, nel conflitto tra il principio della stabilità del giudicato e quello dell’unità del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente difformità di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur nei confronti di parti diverse), deve affermarsi che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile (indipendentemente cioè dalla intervenuta scadenza dei termini di impugnazione in astratto operativi), a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall’impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 29.2.2016, n. 3943