Impugnazione inammissibile per errata individuazione del giudice del gravame e successiva proposizione del mezzo di impugnazione consentito

La parte che propone un mezzo di impugnazione inammissibile per errata individuazione del giudice del gravame può legittimamente proporre, in seguito, il mezzo di impugnazione consentito; in questo caso, tuttavia, la riproposizione è soggetta, in difetto di notificazione della sentenza, al termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. che decorre dalla data della notificazione dell’impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione deve ritenersi equipollente, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante, a quella della sentenza medesima.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 21.12.2015, n. 25655 CondividiPost correlati:Impugnazion ..........

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