Impugnazione di delibera condominiale di riparto della spese e controversia introdotta da un terzo nei confronti del Condominio per ricevere le medesime somme: rapporto di pregiudizialità?

Nel procedimento di impugnazione di delibera assembleare di approvazione e di riparto per la riscossione di spese condominiali il giudice deve limitarsi a verificare la validità della stessa delibera, con la conseguenza che tra la controversia avente ad oggetto la debenza delle somme di cui alla delibera impugnata e quella introdotta da un terzo nei confronti del Condominio per ricevere le medesime somme (e quindi fondata su un diverso titolo) non sussiste nessun rapporto di pregiudizialità necessaria. Va, infatti, tenuto conto che il diritto di credito del Condominio alla corresponsione delle quote di spesa afferenti alle cose comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicchè l’eventuale venir meno della statuizione che ha deciso su dette spese e danni rispetto al terzo, se implica – in fatto – la perdita di efficacia della predetta delibera che proprio dette spese aveva ripartito fra i condomini, non comporta anche l’insussistenza del diritto del Condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni. D’altro canto, l’eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della domanda del terzo e all’accoglimento della impugnativa della delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia della delibera condominiale impugnata.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.6.2020, n. 10843