Impugnazione di delibera condominiale ante-riforma: ricorso o citazione?

In merito alla ritualità dell’impugnazione di delibera condominiale va confermato l’orientamento per il quale il riferimento al “ricorso” contenuto nell’art. 1137 c.c., ai fini dell’impugnazione delle delibere dell’assemblea dei condomini, nella stesura di tale norma anteriore all’entrata in vigore, in data 18/6/2013, della riforma del Condominio con la L. 11 dicembre 2012, n. 220, deve ritenersi effettuato in modo atecnico. Conseguentemente, anche prima della entrata in vigore della riforma anzidetta, le modalità con cui i condomini avrebbero potuto contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall’assemblea, andavano individuate alla stregua della generale previsione dell’art. 163 c.p.c., secondo cui la domanda si propone mediante citazione. Ma, qualora la domanda di annullamento di una delibera condominiale fosse stata proposta impropriamente con ricorso, anziché con citazione, va ritenuto, in maniera condivisa dall’odierno giudicante, che essa non deve, per ciò solo, essere giudicata inammissibile, in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo di costituire, comunque, il rapporto processuale, senza lesione dei diritti della controparte. In tali casi, ai fini della tempestività dell’impugnazione era sufficiente che entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. l’atto venisse depositato nella cancelleria del giudice adì to, e non anche notificato.

 

Tribunale di Milano, sezione tredicesima, sentenza del 19.11.2015, n. 13026