Improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione e rito sommario di cognizione

A mente dell’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 l’improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di media-conciliazione “deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. La norma suddetta, quindi, prevede la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza. Ciò posto, qualora il giudizio sia celebrato nelle forme delprocesso sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., e si sia sostanziato in un’unica udienza, il rilievo della improcedibilità, “ope exceptionis” ovvero “ex officio”, della domanda proposta dove avvenire in occasione della sua celebrazione, donde la sua intervenuta preclusione.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.11.2018, n. 29017