Imposta di registro, esito definitivo delle impugnazioni esperite nel corso del giudizio che determina l’annullamento o la revoca degli atti giudiziari sottoposti a tassazione

Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37 (secondo cui gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili…, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato) va interpretato nel senso che, qualora l’esito definitivo delle impugnazioni esperite nel corso del giudizio determini l’annullamento o la revoca degli atti giudiziari sottoposti a tassazione (ad esempio la revoca del decreto ingiuntivo), confermati, invece, dalla sentenza di primo grado, l’Amministrazione finanziaria che abbia emesso legittimamente l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella esattoriale, ma che non abbia riscosso coattivamente l’imposta, è, pure se soccombente, priva di interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello del giudice tributario, in quanto il pagamento dell’imposta, sebbene dovuto sulla base della originaria attribuzione patrimoniale, è successivamente divenuto privo di presupposto impositivo, essendo venuti meno i previsti effetti traslativi (e comporterebbe l’obbligo di immediato rimborso da parte della medesima amministrazione) [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 12.11.2014, n. 24097].

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