Importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado, diritto alla restituzione, azioni esperibili

La sentenza d’appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame – per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. – un’apposita domanda in tal senso. Nell’ipotesi di pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado avvenuto prima della proposizione del gravame, la domanda di ripetizione di indebito da parte dell’appellante deve essere fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio di gravame, non potendo la domanda essere proposta nei successivi atti depositati nelle more del giudizio di appello, ma ciò non determina alcuna preclusione ad agire per la ripetizione dell’indebito in un autonomo giudizio. La parte soccombente in primo grado può, quindi, proporre la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di prime cure alternativamente nel processo di appello o in separato giudizio.

Tribunale di Roma, sentenza del 18.10.2018