Immutabilità del giudice istruttore e cambiamento tra magistrato che istruisce la causa e quello che la decide

L’identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all’udienza all’uopo fissata e quello che decide la causa; ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d’altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati.

 L’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità degli atti e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 18.9.2019, n. 23319