Illegittimità dell’azione esecutiva e condanna alle spese

Non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né di compensazione, la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere alla condotta di una soltanto delle parti convenute. Resta impregiudicata la sola facoltà dell’agente della riscossione di chiedere di essere manlevato dall’altro convenuto anche dall’eventuale condanna alle spese in favore della parte vincitrice, debitore vittorioso come pure la possibilità, per il giudice, di compensare le spese nei confronti dell’agente della riscossione o di condannare soltanto uno di detti enti, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., ma ciò sempre per ragioni diverse dal fatto che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili ad uno dei convenuti (fattispecie in tema di opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni stradali, convenendo in giudizio comune e Agenzia delle entrate riscossione: il giudice di merito aveva annullato la sanzione per intervenuta prescrizione, ponendo le spese a carico solidale delle controparti).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.3.2021, n. 7617