Illecito disciplinare dell’avvocato (violazione dell’obbligo di astenersi dall’incarico): sussiste il diritto al compenso?

Con riferimento alla questione se l’attività professionale svolta dall’avvocato in situazione di incompatibilità sia comunque remunerabile – ovvero se la sussistenza di un illecito disciplinare (nella specie la violazione, da parte dell’avvocato che abbia già patrocinato le due parti congiuntamente, dell’obbligo di astenersi dall’assumere nuovi incarichi professionali in favore di una delle parti e contro l’altra) – in capo al professionista faccia venir meno il suo diritto al corrispettivo per l’attività svolta, occorre innanzitutto verificare se, nel caso concreto, la violazione deontologica, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, sia di gravità tale da integrare anche una causa di nullità del contratto. Inoltre, nel caso di specie, il tipo di violazione deontologica commessa dall’avvocato integra la violazione delle regole generali di comportarsi secondo correttezza e buona fede e confluisce nell’ipotesi tipica di contratto stipulato in conflitto di interessi, la cui conseguenza può essere, qualora la parte pregiudicata proponga la relativa azione, l’annullamento del contratto ex art. 1394 c.c., e non la nullità. Peraltro, la violazione deontologica, a prescindere ed oltre alla rilevanza disciplinare, ed a prescindere dalla proposizione di azioni atte ad incidere sul momento genetico del contratto e sulla validità del vincolo contrattuale, può avere in ogni caso una rilevanza civilistica sotto il profilo dell’inadempimento contrattuale e dei conseguenti obblighi risarcitori, ove si accerti l’esistenza di un danno risarcibile (nella specie il giudice di merito ha accertato la presenza dell’inadempimento, anche se non è giunto a pronunciare la risoluzione dell’intero contratto, implicitamente ritenendo l’inadempimento non di portata tale da travolgere tutto il rapporto e tutte le prestazioni eseguite, ritenendo retribuibile solo la redazione dell’atto giudiziario).

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.9.2018, n. 23186