Illecito deontologico: qual è il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare?

Con riferimento al regime di prescrizione introdotto dall’art. 56 della L. n. 247 del 2012, va affermato che nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell’art. 56, comma 1; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo. Al riguardo, si precisa che la nuova legge professionale segue criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni; si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 17.7.2023, n. 20464