Il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa non può proporre opposizione “iure proprio”

La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l’opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all’opposizione. In particolare, il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa, e che contesta di rivestire tale qualità, non può proporre opposizione “iure proprio” (nel caso in esame, il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio è stato emesso a carico della società ed è stato poi ritualmente notificato, unitamente al precetto, al legale rappresentante della società; pertanto, solo la società ingiunta poteva opporsi e non anche il legale rappresentante, che non può vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva “iure proprio”, neanche per contestare la qualità di legale rappresentante della società ingiunta).

Tribunale di Milano, sentenza del 20.1.2020, n. 484