Il soggetto che ha dato attuazione ad un’ordinanza cautelare può ottenere la liquidazione delle spese mediante un’ingiunzione di pagamento?

Con riferimento alla questione della sussistenza della facoltà del soggetto che abbia dato attuazione ad un’ordinanza cautelare (come ad esempio un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.), di ottenere la liquidazione delle spese relative alla predetta fase mediante l’ingiunzione di pagamento, secondo il combinato disposto degli artt. 611 e 633 c.p.c., non appare più attuale la risposta assolutamente negativa fornita dalla giurisprudenza in relazione al rito cautelare uniforme vigente prima della novella apportata dalla l. 80/2005; difatti, il procedimento di merito, nel caso di ricorso ex art. 700 c.p.c. o comunque di provvedimenti cautelari cd. anticipatori, oggi non è più necessario, ma solo eventuale, sicché non sussiste necessariamente un giudizio nel quale la liquidazione delle spese anche dell’attuazione possa trovare cittadinanza. Ne consegue che l’istanza per ottenere la liquidazione delle spese in questione, per dare coerenza al sistema, deve necessariamente ascriversi al modello procedimentale di cui all’art. 669 duodecies c.p.c., laddove il giudice competente (monocratico o collegiale, a seconda dei casi) provvederà a verificare l’intervenuta chiusura della fase attuativa e a liquidare le spese anticipate dall’istante, senza necessità di applicazione in via analogica del disposto dell’art. 614 c.p.c., o comunque di quello degli artt. 633 e ss. c.p.c.

 

Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 26.2.2016