Il riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. vale anche per il processo tributario: l’amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi.
Anche nel processo tributario, vale la regola generale in tema di distribuzione dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 c.c. e che, pertanto, in applicazione della stessa, l’amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, essendosi ormai da tempo chiarito che la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi (un tempo evocata per giustificare la loro idoneità ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica altrui) non opera nei confronti del giudice ordinario.
Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 20.01.2016, n. 955