Il rinvio d’ufficio dell’udienza non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa

Il rinvio d’ufficio dell’udienza, a norma dell’art. 168-bis co IV c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa; ciò in quanto l’art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale e, si aggiunga, per la proposizione delle eccezioni, soltanto quella connessa al termine indicato nell’atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l’art. 168-bis, co V c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore [Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 6.6.2013].

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