Il rimedio della sanatoria in caso di nullità della procura alle liti e di difetto di rappresentanza processuale

La riforma del 2009 ha esteso il rimedio della sanatoria a tutti i casi di difetto di rappresentanza (legale, volontaria, organica e tecnica), assistenza e autorizzazione. I punti cardine del nuovo regime sono così riassumibili: 1) estensione del rimedio della sanatoria al difetto di rappresentanza tecnica delle parti (difetto di procura), precedentemente esperibile soltanto per il difetto di rappresentanza processuale; 2) doverosità della concessione da parte del giudice del termine, di fronte ad un difetto di rappresentanza processuale o di assistenza tecnica rilevabili dal giudice in ogni stato e grado del processo; 3) previsione della retroattività della sanatoria con conservazione degli effetti della domanda (efficacia sostanziale e processuale della sanatoria). L’art.182 c.p.c., quindi, si applica sia alla nullità della procura “ad litem” sia al difetto di rappresentanza processuale. In linea di principio, il congegno sanante previsto dall’art. 182 c.p.c. si applica in ogni stato e grado del processo data la portata generale del potere di verifica del giudice sulla regolarità di costituzione delle parti.

Tribunale di Roma, sentenza del 25.10.2019. n. 20596