Il rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione va sottoposto al contraddittorio delle parti?

Va affermato il seguente principio di diritto: “non soggiace al divieto posto dall’art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione. Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2019, n. 29803