Il reclamo depositato con modalità cartacea è inammissibile. Non applicabile il principio del raggiungimento dello scopo e della libertà delle forme perché si tratta di “modalità telematica” e non “forma”.
Il reclamo deve essere depositato con modalità telematica perché è atto endoprocessuale con il corollariodella sua inammissibilità in caso di deposito con modalità diverse.
Non risulta pertinente il richiamo al principio di libertà delle forme, di cui all’art. 121 c.p.c., atteso che tale principio si riferisce alla forma degli atti processuali, e non alle modalità di trasmissione all’Ufficio degli stessi.
Il “deposito”, infatti, – propriamente inteso – è “un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo”; non può quindi considerarsi un “atto del processo”, né ai fini di cui all’art. 121 c.p.c., né ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Non a caso, il titolo VI del Codice di Procedura Civile (concernente gli “atti processuali”), non disciplina né menziona in alcun modo il “deposito”, non inserendolo nemmeno tra gli “atti di parte” elencati all’art. 125 c.p.c. [Tribunale di Foggia, sezione seconda, ordinanza del 15.5.2015].