Il principio di sinteticità degli atti deve informare l’intero processo; rischio inammissibilità del ricorso per cassazione per eccesso di documentazione
L’eccesso di documentazione non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione; viola il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo); impedisce di cogliere le problematiche della vicenda; e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il sostanziale “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso (la SC osserva che, posto che la Corte di cassazione non ha l’onere di provvedere all’indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso, osserva che nella specie va ritenuto che la contestata riproduzione integrale di vari atti processuali – in quanto facilmente individuabile ed isolabile – può agevolmente espungersi dal ricorso stesso, riconducendolo così a dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione; diversamente, l’esposizione dei fatti non sarebbe “sommaria” come richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, al riguardo, pone un preciso obbligo al ricorrente, sanzionabile con l’inammissibilità del ricorso).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.8.2019, n. 21717