Il principio di non contestazione va coordinato con la tipologia di allegazioni che possono rientrare nel contenuto delle tre memorie ex art. 183 c.p.c.

Il processo ordinario di cognizione è ispirato a un principio di preclusioni “temperato”, che non può non riverberarsi anche con riguardo all’onere di contestazione ex art. 115 c. I c.p.c. Se l’onere di contestazione è finalizzato a rendere superflua l’istruzione probatoria, consegue che ai fini della sua funzionalità il momento ultimo per contestare un fatto allegato da una parte coincide con la fine della fase della trattazione (prima quindi delle preclusioni istruttorie); ma poiché la natura dei fatti allegabili nelle memorie di trattazione ex art. 183 c.p.c. è disciplinata dal legislatore in ossequio al citato principio di preclusione, consegue che il principio di non contestazione deve essere coordinato con la tipologia di allegazioni che, secondo la legge, possono rientrare nel contenuto delle memorie di trattazione. Pertanto, con riguardo ai fatti allegati negli atti introduttivi e nella prima udienza, il momento ultimo per replicare agli stessi, se del caso contestandoli e quindi rendendoli bisognosi di prova, coincide con la memoria n. 2; solo i fatti allegati nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. (sempre che siano ammissibili in relazione al possibile contenuto della stessa) possono essere eccezionalmente contestati nella prima difesa successiva, ossia in memoria n. 3; certamente non anche i fatti allegati in precedenza.

 

Tribunale di Milano, sentenza dodicesima, sentenza del 25.2.2016, n. 2467