Il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., non si applica in grado di appello

 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, 1° comma e 115, 1° comma c.p.c., l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, si pone unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definisce — irretrattabilmente — il thema decidendum (cioè i fatti pacifici) e il thema probandum (vale a dire i fatti controversi). Pertanto, il giudice d’appello nel decidere la causa deve aver riguardo ai suddetti temi così come si sono formati nel giudizio di primo grado, non rilevando a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti nel giudizio svoltosi innanzi a lui [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.11.2015, n. 22461].

 

 

La Nuova Procedura Civile