Il principio di non contestazione è recessivo a fronte della prova fornita aliunde circa una situazione di fatto difforme da quella eventualmente oggetto della non contestazione

Il principio di non contestazione va inteso come idoneo solo ad attuare una relevatio ab onere probandi, essendo recessivo a fronte della prova fornita aliunde circa una situazione di fatto difforme da quella eventualmente oggetto della non contestazione. Va al riguardo confermato (cfr. Cass. S.U. n. 11377/2015) che il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la circostanza non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 20.10.2016, n. 21306