Il principio di contestazione specifica opera solo se il convenuto ha piena contezza di tutti gli elementi del fatto costitutivo

Il principio secondo il quale non vi è bisogno di provare il fatto non contestato e per converso, che occorre una contestazione da parte del convenuto costituito perché sorga l’onus probandi del fatto costituito in capo all’attore, presuppone che di tutti gli elementi del fatto costitutivo il convenuto abbia piena contezza. Pertanto – posto che l’impresa assicuratrice designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiamata in causa in tale veste e quindi completamente estranea alla verificazione del sinistro, che non l’ha materialmente coinvolta, non può assolutamente sapere se il fatto allegato è accaduto o meno e con le modalità indicate dal danneggiato – il principio di non contestazione e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione, come disciplina dall’art. 115 c.p.c., non hanno nella specie utilità.

 

Tribunale di Napoli sentenza del 29.11.2016, n. 12905