Il principio della domanda va posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia”. Ciò anche in materia tributaria.

Non sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione se il giudice, senza alterare i termini originali della domanda, assegna una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti e all’azione esercitata. Difatti, il principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. va posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti [Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 5.9.2014, n. 18757].

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