Il principio della cd. stabilizzazione processuale del soggetto estinto estende i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione?

La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell’ulteriore grado di giudizio dell’effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell’evento estintivo. Pertanto, una volta accertato oggettivamente il fatto che la procura  è stata illegittimamente conferita da soggetto non più esistente e non da quello che ad esso è per legge subentrato (e che quindi la parte autenticamente legittimata non è presente nel processo), l’efficacia ultrattiva della mancata dichiarazione di interruzione del giudizio deve ritenersi caducata; e ciò con riferimento a tutte le parti [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.3.2015, n. 5855].

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