Il pignoramento colpisce il diritto e non il bene.

Il pignoramento, in quanto vincolo giuridico colpisce il diritto reale sul bene e non già l’immobile nella sua consistenza fisica. Consegue a quanto innanzi che ove il creditore abbia pignorato la nuda proprietà dell’immobile, di cui comunque il debitore non sia più titolare alla data del pignoramento, il vincolo non si trasferisce ipso iure sul diverso diritto di usufrutto del quale l’esecutato sia rimasto intestatario [Tribunale di Palermo, sezione quarta, sentenza del 23.5.2013].

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