Il pignoramento che segue la conversione del sequestro produce i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo?

Il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (art. 686 c.p.c.) non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Difatti, non si rinviene norma nè principio desumibile dal sistema per cui il pignoramento che segua alla conversione del sequestro dovrebbe produrre i propri effetti retroattivamente nei confronti di tutti i creditori intervenuti nel processo esecutivo, laddove l’unica norma applicabile è quella dell’art 2906 c.c., che prevede detta equiparazione soltanto nei confronti del creditore sequestrante; da ciò consegue che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione – sia questa promossa dallo stesso sequestrante o da altri – non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.1.2016, n. 54