Il perfezionamento della notifica effettuata a mezzo posta quando il plico non viene consegnato nelle mani del destinatario

Nella notificazione eseguita ex art. 139,3°. comma, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal successivo 4°. comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. Difatti, dopo l’entrata in vigore della legge n. 31/2008, il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario del medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto.

Tribunale di Roma, sentenza del 5.11.2020, n. 15450