Il patteggiamento in sede penale esonera la controparte dall’onere della prova.
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione: detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile.
Pertanto la sentenza di applicazione della pena, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre un’ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova [Tribunale di Arezzo, sentenza del 17.1.2014].