Il pagamento conseguente alla concessione di provvisoria esecuzione non conduce alla revoca del decreto ingiuntivo

L’avvenuto pagamento da parte dell’opponente non costituisce, di per sé, elemento idoneo alla caducazione del decreto ingiuntivo opposto, la cui revoca può essere conseguente soltanto all’accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione. Difatti, il pagamento conseguente alla concessione di provvisoria esecuzione nulla ha a che fare con la sorte “finale” del decreto ingiuntivo, e in particolare che non lo fa certo venir meno per adempimento del debito per cui è stato emesso: ictu oculi il pagamento avvenuto ai sensi dell’articolo 648 c.p.c., non conduce quindi, di per se’, alla revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi confermare che il pagame ..........

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