Il mutamento di giurisprudenza non ha carattere normativo

Nel nostro ordinamento il mutamento di giurisprudenza non ha carattere normativo, perché la giurisprudenza nazionale (diverso è il discorso per quella sovranazionale), pur nel suo ruolo crescente di soft law, ha valore di vera e propria fonte del diritto solo in casi particolari (ad es., gli artt. 44 co. 1° l. 69/09 e 20 l. 124/15, nel disciplinare la delega per la riforma rispettivamente del processo amministrativo e di quello contabile, prevedono l’adeguamento delle leggi delegate alla “giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori”); per l’art. 92 c.p.c., il “mutamento di giurisprudenza” giustifica la compensazione delle spese processuali. In assenza di carattere normativo, quindi, una nuova giurisprudenza ben potrebbe applicarsi a controversie pregresse, ferma la rilevanza nei processi pendenti dell’overruling “inopinato e repentino”, riconoscendone l’imprevedibilità.

Corte di appello di Bari, sentenza del 13.12.2018