Il mancato ricorso all’autorità giudiziaria è un caso di concorso colposo del danneggiato?

L’esercizio dell’azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo del titolare, sicché il mancato ricorso all’autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell’art. 1474 cod. civ. non integra un concorso colposo del danneggiato e non giustifica una riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma, cod. civ. [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.1.2014, n. 470].

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