Il giudice tributario non può acquisire d’ufficio le prove in caso di omissione probatoria del soggetto onerato.

A fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato, il Giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, perchè tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell’altra parte [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 27.1.2014, n. 1579].

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