Il giudice si dichiara incompetente, ma omette di provvedere sulle spese del processo: strumenti di tutela

Indubbio che il giudice non possa omettere, dichiarandosi incompetente, di provvedere sulle spese del processo che così chiude davanti a sé, è altrettanto indubbio che il provvedimento affetto da tale omissione sia viziato e vada impugnato: ciò, però, con lo strumento tipico del merito del provvedimento stesso. Pertanto, nel caso in cui il tribunale abbia declinato la propria competenza in favore del giudice di pace a conclusione della fase di merito di un’opposizione all’esecuzione, va, essendo operante l’originario testo dell’art. 616 c.p.c. dispiegato l’appello e non il ricorso per cassazione.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.11.2015, n. 23727