Il giudice non trascrive le conclusioni delle parti nella sentenza, ex art. 132 n. 3 c.p.c.: è motivo di gravame?

L’esigenza di indicare in sentenza le “conclusioni” delle parti ex art. 132 c.p.c., n. 3, deve intendersi riferita – in funzione del principio di cui all’art. 112 dello stesso codice – alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza e non anche alle richieste istruttorie, aventi funzione strumentale rispetto alla decisione; in ogni caso, non è prevista una espressa comminatoria di nullità per la mancanza della trascrizione delle conclusioni in quanto l’eventuale nullità non discende dalla mancata trascrizione, ma dal mancato esame; a sua volta il mancato esame, con riferimento alle istanze istruttorie, rileva solo nel senso di consentire la riproposizione delle istanze in appello e, per il principio dell’art. 161 c.p.c., i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame senza determinare la regressione del procedimento al primo giudice [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.4.2013, n. 8505].

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