Il giudice non è tenuto d’ufficio a segnalare l’incompletezza del quadro probatorio.

Contestata dal convenuto la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio dalla parte attrice, il giudice non è tenuto a segnalare d’ufficio l’insufficienza del quadro probatorio da essa offerto, trovando applicazione, al riguardo, il principio per cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium”, dovendosi escludere la nullità della sentenza attesa l’estraneità a tale ipotesi del principio secondo il quale il giudice è tenuto a segnalare alle parti le questioni rilevate “ex officio” ove comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti o una modificazione del quadro fattuale del giudizio, la cui lesione integra la violazione del diritto di difesa delle stesse, private, sul punto, dell’esercizio del contraddittorio [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  6.11.2013, n. 24861].

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