Il giudice non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra domanda accolta e misura delle spese poste a carico della parte soccombente

Anche dall’art. 92 c.p.c., comma 2 si ricava de plano il principio per cui il giudice non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.10.2018, n. 24718