Il giudice fissa un termine superiore a quello massimo previsto dalla legge: remissione in termini

In riferimento a provvedimenti giudiziali recanti la fissazione di un termine superiore per adempimenti per i quali sia prescritto, per legge, un termine massimo inferiore, rendere in ogni caso applicabile il termine massimo porrebbe la norma in contrasto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., scaricando sulla parte le conseguenze dell’errore di commesso dal giudice.

Tribunale di Milano, sentenza del 1.12.2020