Il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali.

Il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 19.9.2014, n. 19756].

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