Il giudice decide prima delle repliche. Nullità della sentenza se c’è violazione del diritto di difesa in concreto: non sempre, a volte basta la lesione del diritto di difesa in astratto…contrasto in Cassazione?
Risponde alla logica del giusto processo e della sua ragionevole durata ancorare – in linea di principio – la nullità alla lesione in concreto del diritto di difesa: con la conseguenza radicale che – in mancanza di lesività – viene a mancare l’interesse ad eccepire la nullità (siamo in presenza, per così dire, di una nullità inerte, in quanto improduttiva di danno). Ma questo principio va derogato nel caso dei termini a difesa perché in questi casi è il legislatore – con valutazione legale tipica ancorata ai principi di razionalità e normalità (cioè il legislatore ritiene secondo l’id quod plerumque accidit che termini inferiori pregiudichino l’effettività della difesa) – a stabilire in astratto e una volta per tutte che la violazione del termine produce la lesione del diritto di difesa. In definitiva, nel caso dei termini a difesa, il giudizio sul danno alla difesa è fatto dal legislatore e non dal giudice. È quindi in re ipsa: la violazione automaticamente comporta la lesione del diritto di difesa, lesione che non ha bisogno di essere provata dalla parte che la eccepisce [Corte di Cassazione, sezione sesta, sentenza del 8.102015, n. 20180].