Il giudice d’appello può dare una qualificazione giuridica dei fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo grado?

Come noto, al di là del nomen iuris riconosciuto dalle parti ai rapporti giuridici, rimane facoltà e dovere del giudice qualificare giuridicamente l’azione (pur senza alterarne il petitum e la causa petendi e senza introdurre nuovi elementi di fatto). Tale principio vale pienamente anche per il giudice dell’impugnazione, posto che è consentito al giudice d’appello dare una qualificazione giuridica dei fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo grado, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili.

 

Tribunale di Bari (Modugno), sentenza del 29.9.2016, n. 4856